{"id":5061,"date":"2025-10-14T11:24:33","date_gmt":"2025-10-14T09:24:33","guid":{"rendered":"https:\/\/datnet.eu\/outreach\/dichiarazioni\/omnibus-digitale\/"},"modified":"2026-06-29T16:49:46","modified_gmt":"2026-06-29T14:49:46","slug":"omnibus-digitale","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/datnet.eu\/it\/outreach\/dichiarazioni\/omnibus-digitale\/","title":{"rendered":"Omnibus digitale"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">DaTNet partecipa alla procedura &#8220;Digital Omnibus&#8221; della Commissione europea <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La <a href=\"https:\/\/ec.europa.eu\/info\/law\/better-regulation\/have-your-say\/initiatives\/14855-Vereinfachung-Digitalpaket-und-omnibus_de\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">procedura \u00abDigital Omnibus\u00bb <\/a>della Commissione europea ha lo scopo di rivedere e sviluppare ulteriormente le principali leggi europee in materia di digitale, tra cui il Data Governance Act (DGA). Questo costituisce la base per un\u2019infrastruttura europea dei dati affidabile: Esso definisce il quadro giuridico per modelli di custodia dei dati, organizzazioni di altruismo dei dati e meccanismi di condivisione dei dati. L&#8217;obiettivo della procedura omnibus \u00e8 quello di valutare, sulla base delle esperienze pratiche, in che modo tali norme possano essere ulteriormente sviluppate per promuovere l&#8217;innovazione, la protezione dei dati e la fiducia nella societ\u00e0.   <\/p>\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-8f761849 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-vertically-aligned-top is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"padding-top:0;padding-bottom:0\">\n<p class=\"has-text-align-left wp-block-paragraph\">La rete di competenza Amministrazione Fiduciaria dei dati (DaTNet) si propone come portavoce della nascente comunit\u00e0 dell\u2019Amministrazione Fiduciaria dei dati in Germania. Con la sua partecipazione al processo \u201cDigital Omnibus\u201d, DaTNet introduce nel dibattito europeo le prospettive del mondo della ricerca, dell\u2019economia, della pubblica amministrazione e della societ\u00e0 civile. L&#8217;idea \u00e8 nata nel corso della conferenza di networking DaTNet 2025, durante la quale il dott. Malte Beyer-Katzenberger (Commissione europea, DG CONNECT) ha delineato l\u2019evoluzione della politica europea in materia di dati e ha incoraggiato i partecipanti a contribuire con le loro esperienze pratiche al processo di consultazione.  <\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-vertically-aligned-top is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\"><div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"598\" height=\"631\" src=\"https:\/\/datnet.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Malte-Beyer-Katzenberger.jpg\" alt=\"Malte Beyer-Katzenberger\" class=\"wp-image-2354\" style=\"width:326px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/datnet.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Malte-Beyer-Katzenberger.jpg 598w, https:\/\/datnet.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Malte-Beyer-Katzenberger-284x300.jpg 284w\" sizes=\"auto, (max-width: 598px) 100vw, 598px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">In occasione della conferenza sulla connettivit\u00e0 DaTNet, il 30 settembre 2025 il dott. Malte Beyer Katzenberger (DG Connect) ha illustrato l&#8217;idea di unificare la legislazione digitale dell&#8217;UE (\u201cDigital Omnibus\u201d)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con il suo parere, DaTNet prosegue il proprio lavoro al crocevia tra ricerca, politica e pratica, contribuendo a dare maggiore risalto all\u2019idea di amministrazione fiduciaria dei dati nel contesto europeo. In questa pagina troverete la nostra sintesi e la versione completa della dichiarazione presentata.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 possibile scaricare la <a href=\"https:\/\/datnet.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Digomnibus_Stellungnahme_DaTNet.pdf\">dichiarazione completa relativa alla consultazione preliminare \u00abPacchetti omnibus per il settore digitale (parte del pacchetto di semplificazione per il settore digitale)\u00bb <\/a>nonch\u00e9 una <a href=\"https:\/\/datnet.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Digomnibus_Stellungnahme_DaTNet_Kurzfassung.pdf\">sintesi <\/a>anche in formato PDF.<\/p>\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-default\"\/>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Parere sulla consultazione preliminare \u201cPacchetti omnibus per il settore digitale (parte del pacchetto di semplificazione per il settore digitale)\u201d<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gli scienziati e le scienziate firmatari della rete di competenza sui modelli di amministrazione fiduciaria dei dati (DaTNet) sono lieti di esprimere la propria posizione in merito alle necessit\u00e0 di riforma dell\u2019atto europeo sulla governance dei dati e della direttiva sui dati aperti. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Come rileva la Commissione europea nella sua richiesta di pareri, per quanto riguarda questi due atti giuridici sono necessarie misure volte a rafforzare la coerenza e a garantire una maggiore certezza del diritto. Proponiamo le seguenti modifiche:  <\/p>\n\n<ol start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Il Data Governance Act mira a migliorare le condizioni per la condivisione dei dati nel mercato interno, creando un quadro armonizzato per gli scambi di dati. A tal fine vengono previsti, tra l\u2019altro, requisiti rigorosi per servizi di intermediazione dei dati, al fine di impedire la concentrazione del potere di mercato nelle mani di singoli operatori e di rafforzare la fiducia nei confronti di tali fornitori di servizi.  <\/li>\n<\/ol>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sebbene tale obiettivo sia nel complesso da accogliere con favore, ci si chiede tuttavia perch\u00e9 i fornitori di servizi di intermediazione dei dati siano soggetti a una regolamentazione relativamente rigorosa, mentre, ad esempio, i broker di dati ne siano esclusi (art. 2 n. 11 lett. a) DGA). <em>In questo punto l&#8217;obiettivo normativo dovrebbe essere evidenziato in modo ancora pi\u00f9 chiaro.<\/em><\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n<ol start=\"2\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Il termine \u00abpersona giuridica distinta\u00bb, ovvero giuridicamente autonoma, \u00e8 poco chiaro e crea un rapporto di tensione con gli ordinamenti nazionali in materia di diritto societario. Secondo il diritto tedesco, anche le societ\u00e0 di persone dotate di capacit\u00e0 giuridica (Au\u00dfen-GbR, GmbH &amp; Co. KG) possiedono capacit\u00e0 giuridica, ma non sono \u201cpersone giuridiche\u201d. Questa incertezza complica la costituzione e l\u2019ammissione di amministratori fiduciari dei dati.  <\/li>\n<\/ol>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il requisito di una \u00abpersona giuridica distinta\u00bb (art. 12, lett. a) DGA) dovrebbe essere precisato.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Proposta di modifica (art. 12, lett. a) DGA nella nuova versione):<\/p>\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-style-default has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-a42cf0e1f1c2a622bbfd9d43fb64bd79 is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><strong>\u00abIl fornitore di servizi di intermediazione dei dati utilizza i dati per i quali presta tali servizi esclusivamente allo scopo di metterli a disposizione degli utenti dei dati. I servizi di intermediazione dei dati sono forniti tramite un&#8217;unit\u00e0 organizzativa giuridicamente autonoma, dotata di personalit\u00e0 giuridica o capacit\u00e0 giuridica e separata, dal punto di vista organizzativo, dalle altre attivit\u00e0 del fornitore. Gli Stati membri garantiscono che a tal fine siano disponibili forme giuridiche a responsabilit\u00e0 limitata.\u201d<\/strong><\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Motivazione: La formulazione proposta sostituisce il concetto ristretto di \u00abpersona giuridica\u00bb con il criterio pi\u00f9 appropriato della capacit\u00e0 giuridica e della limitazione della responsabilit\u00e0, includendo cos\u00ec anche forme societarie quali GmbH &amp; Co. KG (societ\u00e0 di capitali) o GbR (societ\u00e0 di persone) dotata di capacit\u00e0 giuridica, purch\u00e9 presentino una chiara struttura di governance. Il concetto, da intendersi in modo autonomo nell\u2019ambito dell\u2019Unione, viene precisato dal punto di vista funzionale (capacit\u00e0 giuridica anzich\u00e9 la nozione ristretta di \u00abpersona giuridica\u00bb), senza indebolire la separazione e la neutralit\u00e0 richieste; allo stesso tempo, il testo affronta i rischi di responsabilit\u00e0, significativi nella pratica (GDPR, diritto antitrust), facendo riferimento alle forme societarie disponibili con responsabilit\u00e0 limitata (ad es. GmbH, AG, eventualmente GmbH &amp; Co. KG). <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n<ol start=\"3\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Il DGA chiede neutralit\u00e0, indipendenza e fiducia, senza tuttavia stabilire standard minimi di diritto societario per l\u2019organizzazione interna. Finora questi aspetti sono stati lasciati interamente alla discrezione del diritto nazionale. <\/li>\n<\/ol>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si dovrebbe pertanto introdurre un nuovo articolo 12a del DGA \u2013 \u00abCorporate Governance dei servizi di intermediazione dei dati\u00bb \u2013 che garantisca la neutralit\u00e0, l\u2019indipendenza e la fiducia sotto forma di standard minimi.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questo nuovo articolo definisce un quadro di riferimento per i principi di corporate governance degli amministratori di dati e garantisce che i meccanismi di controllo previsti dal diritto societario (dovere di lealt\u00e0, comitato consultivo, cogestione) siano orientati in modo funzionale alla neutralit\u00e0 dei dati e alla creazione di fiducia, senza interferire con la definizione della forma giuridica da parte degli Stati membri.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Proposta di un nuovo articolo 12 bis:<\/p>\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-1258b93997acccb2d3ca1500b226ee7c is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00abArt. 12a \u2013 Requisiti minimi di diritto societario <\/strong> <br\/><strong>(1) I fornitori di servizi di intermediazione dei dati dispongono di strutture di governance adeguate che garantiscono che<\/strong> <br\/><strong>a) gli organi direttivi agiscano in modo indipendente dai titolari dei dati e dagli utenti dei dati;<\/strong> <br\/><strong>b) i conflitti di interesse siano evitati grazie a competenze chiaramente definite, a norme di incompatibilit\u00e0 e a una politica sulle operazioni con parti correlate;<\/strong> <br\/><strong>c) Esistono diritti di controllo e di partecipazione per le parti interessate rilevanti, in linea con le categorie di cui all&#8217;articolo 10.<\/strong> <br\/><strong>(2) A tal fine, gli Stati membri consentono o impongono, in particolare:<\/strong> <br\/><strong>\u2013 l&#8217;istituzione di un comitato di vigilanza o di un comitato consultivo,<\/strong> <br\/><strong>\u2013 obblighi di trasparenza e di informativa relativi alla struttura proprietaria e di controllo,<\/strong> <br\/><strong>\u2013 obblighi di fedelt\u00e0 e neutralit\u00e0 dei soci e dei membri degli organi societari nei confronti dello scopo statutario.<\/strong> <br\/>(3) La Commissione adotta orientamenti in materia di interpretazione e di buone pratiche, nel rispetto delle normative nazionali in materia di diritto societario.\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n<ol start=\"4\" class=\"wp-block-list\">\n<li>L&#8217;attuale apertura del DGA riguardo alla forma giuridica comporta incertezza giuridica e una scarsa comparabilit\u00e0. <\/li>\n<\/ol>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una forma speciale, riconosciuta a livello dell\u2019Unione e caratterizzata da responsabilit\u00e0 limitata, potrebbe favorire la fiducia e l\u2019omogeneit\u00e0 del mercato. Proponiamo quindi una nuova forma giuridica denominata \u00abAmministrazione fiduciaria europea dei dati\u00bb. Una simile forma societaria europea facoltativa creerebbe standard di governance uniformi senza privare gli Stati membri della loro autonomia in materia di diritto societario, analogamente alla SE (Societas Europaea) o alla SCE (Societ\u00e0 Cooperativa Europea). Due proposte di modifica in tal senso prevedono l&#8217;inserimento di un nuovo considerando 33 bis e di un nuovo articolo 12 b.   <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nuovo considerando 33 bis: <\/p>\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-97c9e032ef67cdc5ce0326de71dce7f9 is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><strong>\u00abAl fine di promuovere standard minimi uniformi per l\u2019organizzazione, ai sensi del diritto societario, dei servizi di intermediazione dei dati, gli Stati membri possono prevedere una forma giuridica o una denominazione nazionale specifica (Societ\u00e0 europea di amministrazione fiduciaria dei dati \/ European Data Trust \u2013 EDaT), che garantisca la limitazione della responsabilit\u00e0, la neutralit\u00e0 e la trasparenza. \u00bb<\/strong> <\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nuovo articolo 12b della DGA \u2013 Societ\u00e0 europea di custodia dei dati (EDaT): <\/p>\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-53b53f5c51ea5635ead4a599929bf615 wp-block-paragraph\">\u00ab(1) Gli Stati membri possono istituire una forma giuridica specifica o una denominazione protetta dalla legge per i fornitori di servizi di intermediazione dei dati. <br\/>(2) Tale forma giuridica deve presentare le seguenti caratteristiche minime: <br\/>\u2013 limitazione di responsabilit\u00e0, <br\/>\u2013 organo di vigilanza indipendente, <br\/>\u2013 divieto assoluto di utilizzare per fini personali i dati forniti, <br\/>\u2013 maggiore trasparenza nei confronti dell\u2019autorit\u00e0 di vigilanza e nel registro ai sensi dell\u2019art. 11. <br\/>(3) Le societ\u00e0 che soddisfano i requisiti possono fregiarsi della denominazione \u00abEDaT\u00bb.\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n<ol start=\"5\" class=\"wp-block-list\">\n<li>L&#8217;art. 12, lett. a, del DGA richiede la neutralit\u00e0, ma manca un fondamento giuridicamente vincolante della neutralit\u00e0 dei dati nei rapporti interni alla societ\u00e0.  <\/li>\n<\/ol>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019integrazione della neutralit\u00e0 dei dati come manifestazione del dovere di fedelt\u00e0 previsto dal diritto societario amplia il campo di applicazione di tale diritto, rafforza il vincolo interno degli organi societari e rende gli obblighi di neutralit\u00e0 esigibili anche in sede civile. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Proposta di integrazione all\u2019art. 12, lett. a) del DGA:  <\/p>\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-08d8d5689863b0bd5b1dedecbb63e62a is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00abTale obbligo \u00e8 considerato, sul piano interno, una manifestazione del dovere di fedelt\u00e0 previsto dal diritto societario a carico dei membri degli organi sociali e dei soci; esso deve essere recepito nello statuto e tenuto in considerazione nella nomina dei membri degli organi sociali.\u00bb <\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n<ol start=\"6\" class=\"wp-block-list\">\n<li>I requisiti di cui all\u2019art. 18, cpv. 2, lett. c) del DGA (\u00absenza scopo di lucro\u00bb in caso di indipendenza giuridica) comportano problemi di finanziamento e una scarsa qualit\u00e0 della governance.  <\/li>\n<\/ol>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;articolo 18 del DGA (organizzazioni di altruismo dei dati) dovrebbe essere precisato. L\u2019integrazione precisativa proposta di seguito consente strutture di governance autonome ed evita l\u2019esclusione di fatto delle organizzazioni che perseguono l\u2019altruismo dei dati dalle forme societarie professionali. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 18, cpv. 2, lett. c) DGA \u2013 nuovo:   <\/p>\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-7b78d228d94eca16e36fc944b0fb6b00 is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00abopera senza scopo di lucro; ci\u00f2 non esclude che vengano svolte attivit\u00e0 economiche secondarie esclusivamente finalizzate al finanziamento degli scopi altruistici, purch\u00e9 ci\u00f2 non dia luogo a conflitti di interesse con lo scopo altruistico e non comporti la distribuzione di utili; l\u2019indipendenza giuridica delle organizzazioni che perseguono fini di lucro rimane inalterata.\u00bb<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n<ol start=\"7\" class=\"wp-block-list\">\n<li>L&#8217;art. 11, cpv. 6, richiede, al momento della registrazione, tra l&#8217;altro, l&#8217;indicazione della forma giuridica, della struttura proprietaria e delle controllate rilevanti; la Commissione tiene un registro pubblico (art. 11, cpv. 14). Finora, tuttavia, mancano i dettagli relativi alla governance (organi di controllo, prevenzione dei conflitti).   <\/li>\n<\/ol>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una simile divulgazione delle informazioni relative alla governance dei servizi di intermediazione dei dati favorisce la trasparenza e la fiducia. Si occupa dell&#8217;organizzazione societaria per fornitori e utenti di dati, senza introdurre ulteriori obblighi di registrazione.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Proposta di integrazione all\u2019art. 11, cpv. 6, del DGA (nuove lettere da h) a k)):  <\/p>\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-fb9f5f1cbce536f73d1a1c379c1685c4 is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abh) Informazioni sui consigli di sorveglianza\/consigli consultivi (composizione, criteri di nomina, criteri di indipendenza), <br\/>i) Politica sui conflitti di interesse e norme relative alle operazioni con parti correlate, <br\/>j) Obblighi di fedelt\u00e0 e neutralit\u00e0 nei rapporti interni (sanciti dallo statuto), <br\/>k) misure di conformit\u00e0 a livello centrale (ad esempio interoperabilit\u00e0, sicurezza, registrazione) in relazione all\u2019articolo 12.\u201d <br\/> <\/p>\n<\/blockquote>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Proposta di integrazione all\u2019art. 11, cpv. 14 \u2013 frase (nuova):  <\/p>\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-ac89e3b73fd09eae65ac8c0c0073260a is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abLe informazioni di cui al cpv. 6, lettere a\u2013c, f e h\u2013k, sono pubblicate in tale registro.\u00bb <\/p>\n<\/blockquote>\n\n<ol start=\"8\" class=\"wp-block-list\">\n<li>I requisiti sostanziali di cui all\u2019articolo 12 non sono collegati alle esigenze di un\u2019organizzazione interna concretamente funzionante, ma dovrebbero esserlo. <\/li>\n<\/ol>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nuovo considerando 33b \u2013 Diritto societario e governance dei dati: <\/p>\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-fd7eabe2f1427f6ec3accfb9e3969db2 is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00abPoich\u00e9 la fiducia nei servizi di intermediazione dei dati dipende in misura determinante dalla loro organizzazione dal punto di vista del diritto societario, la struttura interna di tali servizi dovrebbe essere caratterizzata da adeguati meccanismi di governance (neutralit\u00e0 intesa come obbligo di fedelt\u00e0, organi di controllo indipendenti, trasparenza sulle strutture proprietarie e di controllo). In questo modo viene garantito, in modo adeguato alla sua funzione, il quadro di neutralit\u00e0 e indipendenza sancito dagli articoli 10-12.\u00bb<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n<ol start=\"9\" class=\"wp-block-list\">\n<li>L&#8217;articolo 12 \u00e8 attualmente formulato in modo tale da non includere con sufficiente precisione i modelli di amministrazione fiduciaria dei dati basati sulle transazioni. <\/li>\n<\/ol>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si propone un\u2019integrazione \u2013 principalmente a scopo chiarificatore \u2013 che identifichi i servizi del fiduciario basato sulle transazioni (e attivit\u00e0 simili) come un sotto-settore dell\u2019attivit\u00e0 di intermediazione dei dati. <\/p>\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-071c4a0a94d96f9a8a2adbe0bcfd3e59 is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">It. \u00ab(e) I servizi di intermediazione dei dati possono comprendere l&#8217;offerta di strumenti e servizi supplementari specifici ai titolari dei dati o agli interessati allo scopo specifico di facilitare lo scambio dei dati, come la conservazione temporanea, la cura, la conversione, l&#8217;anonimizzazione e la pseudonimizzazione, fermo restando che tali strumenti e servizi sono utilizzati solo su richiesta o approvazione esplicita del titolare dei dati o dell&#8217;interessato e gli strumenti di terzi offerti in tale contesto non utilizzano i dati per altri scopi;\u00bb <\/p>\n<\/blockquote>\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-5206bc9970b3d8b63aee662de9aa6d7d is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ingl. \u201e(e) data intermediation services may include offering additional specific tools and services to data holders or data subjects for the specific purpose of facilitating the exchange of data, such as temporary storage, value-neutral aggregation, evaluation, curation, conversion, anonymisation and pseudonymisation, such tools being used only at the explicit request or approval of the data holder or data subject and third-party tools offered in that context not being used for other purposes;\u201c<\/p>\n<\/blockquote>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n<ol start=\"10\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Nella pratica, inoltre, si riscontrano ostacoli quali definizioni poco chiare e incongruenze. Ne sono un esempio: Esistono diverse interpretazioni riguardo al concetto di \u00abrapporti commerciali\u00bb (\u00abcommercial relationships\u00bb) tra titolari dei dati e utenti dei dati nell\u2019ambito della definizione dei servizi di intermediazione dei dati di cui all\u2019art. 2, n. 11, del DGA. Tra gli elementi di valutazione si considera determinante, ad esempio, se il rapporto commerciale sia di una certa durata, se entrambe le parti agiscano nell\u2019esercizio della loro attivit\u00e0 commerciale o professionale autonoma, se lo scopo dell\u2019utilizzo dei dati sia di natura commerciale o se si verifichi uno scambio nel senso che il titolare dei dati riceve una controprestazione, ad esempio un compenso o l\u2019accesso ad altri dati.   <\/li>\n<\/ol>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Queste ambiguit\u00e0 relative a un concetto cos\u00ec fondamentale come quello di \u00abcommercial relationships\u00bb, determinante ai fini dell\u2019ambito di applicazione del DGA, dovrebbero essere eliminate. <\/p>\n\n<ol start=\"11\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Rimangono aperte alcune questioni anche per quanto riguarda i servizi a valore aggiunto. Ai sensi dell\u2019articolo 12, lett. a), i fornitori di servizi di intermediazione dei dati non utilizzano i dati per scopi diversi dalla loro messa a disposizione degli utenti dei dati. Un&#8217;eccezione a tale norma \u00e8 prevista dall&#8217;art. 12, lett. e), che consente servizi aggiuntivi quali, ad esempio, la conversione, l&#8217;anonimizzazione e la pseudonimizzazione.     <\/li>\n<\/ol>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A causa delle divergenze tra le diverse versioni linguistiche del DGA, non \u00e8 chiaro se tali servizi aggiuntivi siano ammessi esclusivamente o in particolare per agevolare lo scambio di dati. Questo va chiarito. Potrebbe inoltre essere opportuno considerare ammissibili anche servizi a valore aggiunto di facile accesso, quali la selezione e la standardizzazione.   <\/p>\n\n<ol start=\"12\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Non sono chiari nemmeno la portata e i destinatari degli obblighi relativi alla prosecuzione adeguata dei servizi di intermediazione dei dati in caso di insolvenza, art. 12, lett. h). La norma \u00e8 rivolta ai fornitori di servizi di intermediazione dati, per cui resta da chiarire se anche il curatore fallimentare, in caso di insolvenza, sia vincolato da essa.   <\/li>\n<\/ol>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dalla normativa non risulta chiaro se il suo obiettivo sia quello di garantire che alle richieste dei fornitori e utenti dei dati debba essere assegnata una priorit\u00e0 nella gerarchia dei crediti dei creditori. Le ambiguit\u00e0 citate dovrebbero essere chiarite. Solo una regolamentazione dei casi di insolvenza orientata alla sostenibilit\u00e0 rafforza la fiducia in nuovi intermediari.   <\/p>\n\n<ol start=\"13\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Nel dibattito politico-giuridico relativo all\u2019utilizzabilit\u00e0 dei dati in possesso degli enti pubblici, viene ripetutamente invocato l\u2019obbligo di mettere a disposizione tali dati. <\/li>\n<\/ol>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 opportuno che n\u00e9 la direttiva Open Data, n\u00e9 il Data Governance Act stabiliscano un obbligo \u00abrigido\u00bb di messa a disposizione dei dati in formato aperto.\u202fLe cose dovrebbero rimanere cos\u00ec. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tuttavia, da un lato andrebbe valutato il rapporto costi-benefici della fornitura di dati aperti. A questo proposito occorre tenere presente che la fornitura e la gestione continua di dati dinamici tramite API efficienti comportano un notevole impegno in termini tecnici, di personale e finanziari. Soprattutto per gli enti locali, che spesso devono fare i conti con bilanci ridotti e risorse informatiche limitate, tale requisito potrebbe risultare insostenibile. In questo contesto, sarebbe opportuno valutare se non sia pi\u00f9 efficace investire inizialmente le risorse disponibili nella creazione di un\u2019infrastruttura di base unificata e modernizzata (anzich\u00e9 nell\u2019\u201capertura\u201d). Una base consolidata di questo tipo potrebbe poi, in una fase successiva, consentire di preparare il terreno per una distribuzione delle API pi\u00f9 ampia e, potenzialmente, pi\u00f9 efficiente in termini di costi.     <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">D&#8217;altra parte, l&#8217;importanza critica dei dati e della loro messa a disposizione si presenta oggi in modo diverso rispetto a pochi anni fa. Il mutato contesto geopolitico si \u00e8 ormai rivelato una sfida per il concetto di \u201cOpen\u201d. Ci\u00f2 riguarda il mondo della scienza (\u201cOpen Science\u201d), ma anche il settore pubblico nel suo complesso. In linea di principiopotrebberosussistere preoccupazioniin materia di sicurezza, ad esempio quando si tratta di dati dettagliati a livello comunale. Parola chiave \u00abInfrastrutture critiche\u00bb(KRITIS): Anche i tempi di funzionamento dei semafori nella citt\u00e0 X in tempo reale, i dati HVD forniti dall\u2019amministrazione delle dighe dell\u2019Ente per la gestione delle risorse idriche Y, la capacit\u00e0 di carico e lo stato strutturale dei ponti della citt\u00e0 Z, ecc. possono contenere informazioni rilevanti per la sicurezza.     <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Infine, ci si chiede se l\u2019accesso ai dati del settore pubblico debba essere garantito in modo uguale a tutti i richiedenti oppure se debbano essere previste restrizioni per le imprese con sede in paesi terzi o per quelle designate come \u201cgatekeeper\u201d (analogamente a quanto previsto nel quadro del Data Act, art. 5, cpv. 3 del Data Act).<\/p>\n<div class=\"has-text-align-right wp-block-post-date\"><time datetime=\"2025-10-14T11:24:33+02:00\">14 Ottobre 2025<\/time><\/div>\n<p class=\"has-text-align-left wp-block-paragraph\">Prof. Dr. Steffen Augsberg (Universit\u00e0 di Gie\u00dfen)<br\/>Prof. Dr. Johannes Buchheim (Universit\u00e0 di Marburg)<br\/>Prof.ssa Petra Gehring (Universit\u00e0 Tecnica di Darmstadt)<br\/>Prof.ssa Dr. Anne Lauber-R\u00f6nsberg (Universit\u00e0 Tecnica di Dresda)<br\/>Prof. Dr. Florian M\u00f6slein (Universit\u00e0 di Marburg)<br\/>Prof. Dr. Sebastian Omlor (Universit\u00e0 di Marburg)<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>DaTNet partecipa alla procedura &#8220;Digital Omnibus&#8221; della Commissione europea La procedura \u00abDigital Omnibus\u00bb della Commissione europea ha lo scopo di rivedere e sviluppare ulteriormente le principali leggi europee in materia&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":19,"featured_media":0,"parent":5017,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_price":"","_stock":"","_tribe_ticket_header":"","_tribe_default_ticket_provider":"","_tribe_ticket_capacity":"","_ticket_start_date":"","_ticket_end_date":"","_tribe_ticket_show_description":"","_tribe_ticket_show_not_going":false,"_tribe_ticket_use_global_stock":"","_tribe_ticket_global_stock_level":"","_global_stock_mode":"","_global_stock_cap":"","_tribe_rsvp_for_event":"","_tribe_ticket_going_count":"","_tribe_ticket_not_going_count":"","_tribe_tickets_list":"[]","_tribe_ticket_has_attendee_info_fields":false,"_kad_post_transparent":"","_kad_post_title":"","_kad_post_layout":"","_kad_post_sidebar_id":"","_kad_post_content_style":"","_kad_post_vertical_padding":"","_kad_post_feature":"","_kad_post_feature_position":"","_kad_post_header":false,"_kad_post_footer":false,"_kad_post_classname":"","footnotes":""},"coauthors":[220],"class_list":["post-5061","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/datnet.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/5061","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/datnet.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/datnet.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/datnet.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/19"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/datnet.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5061"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/datnet.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/5061\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5064,"href":"https:\/\/datnet.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/5061\/revisions\/5064"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/datnet.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/5017"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/datnet.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5061"}],"wp:term":[{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/datnet.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=5061"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}