{"id":4985,"date":"2026-03-11T14:12:25","date_gmt":"2026-03-11T13:12:25","guid":{"rendered":"https:\/\/datnet.eu\/controllo-delladeguatezza-digitale\/"},"modified":"2026-06-26T16:49:56","modified_gmt":"2026-06-26T14:49:56","slug":"controllo-delladeguatezza-digitale","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/datnet.eu\/it\/outreach\/dichiarazioni\/controllo-delladeguatezza-digitale\/","title":{"rendered":"Controllo dell\u2019adeguatezza digitale"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">DaTNet partecipa alla consultazione pubblica nell&#8217;ambito della valutazione di idoneit\u00e0 delle normative digitali della Commissione europea, volta a esaminare gli effetti cumulativi delle norme digitali dell&#8217;UE.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La <a href=\"https:\/\/ec.europa.eu\/info\/law\/better-regulation\/have-your-say\/initiatives\/15554-Eignungsprufung-der-Digitalvorschriften-Uberprufung-der-kumulativen-Auswirkungen-der-EU-Digitalvorschriften_de\">valutazione dell&#8217;idoneit\u00e0 delle normative digitali<\/a> costituisce la seconda fase del piano della Commissione europea volto a semplificare le normative digitali dell&#8217;UE, a seguito degli adeguamenti apportati nell&#8217;ambito del Regolamento Omnibus per il settore digitale. Per garantire che le normative digitali dell\u2019UE siano efficaci, proporzionate e a prova di futuro, nell\u2019ambito della valutazione dell\u2019adeguatezza delle normative digitali vengono analizzate le interazioni tra le diverse norme, nonch\u00e9 il loro impatto cumulativo sulle imprese, la loro efficacia in termini di competitivit\u00e0 e il loro effetto sui valori e sui diritti fondamentali dell\u2019UE. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La rete di competenza Amministrazione Fiduciaria dei dati (DaTNet) si propone come portavoce della nascente comunit\u00e0 dell\u2019Amministrazione Fiduciaria dei dati in Germania. Attraverso la sua partecipazione alla procedura \u201cDigital Omnibus\u201d e alla valutazione dell\u2019idoneit\u00e0 delle normative digitali, DaTNet apporta al dibattito europeo le prospettive della ricerca, dell\u2019economia, della pubblica amministrazione e della societ\u00e0 civile. Con il suo parere, DaTNet prosegue il proprio lavoro al crocevia tra ricerca, politica e pratica, contribuendo a dare maggiore risalto all\u2019idea di amministrazione fiduciaria dei dati nel contesto europeo. In questa pagina troverete il nostro parere.   <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 possibile consultare il testo completo del <a href=\"https:\/\/datnet.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Digital-Fitness-Check_Stellungnahme_DaTNet.pdf\">parere nell&#8217;ambito della consultazione pubblica sulla verifica dell&#8217;adeguatezza delle norme digitali dell&#8217;UE (\u00abDigital Fitness Check\u00bb)<\/a> anche in formato PDF.<\/p>\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-default\"\/>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Parere nell&#8217;ambito della consultazione pubblica sulla valutazione dell&#8217;adeguatezza della normativa digitale dell&#8217;UE (\u00abDigital Fitness Check\u00bb)<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La rete di competenze Modelli di amministrazione fiduciaria dei dati <a href=\"http:\/\/datnet.eu\/it\/\" data-type=\"link\" data-id=\"www.datnet.eu\">DaTNet<\/a> accoglie con favore l\u2019iniziativa della Commissione europea volta a raccogliere pareri nell\u2019ambito di un \u00abDigital Fitness Check\u00bb. DaTNet \u00e8 lieta di esprimersi in merito agli effetti del Data Governance Act (DGA) e sulle proposte presentate con il Regolamento Omnibus per il settore digitale. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dal punto di vista di DaTNet, l\u2019obiettivo normativo del DGA rimane corretto e importante. Promuovere la creazione di intermediari dei dati attraverso un quadro giuridico specifico, al fine di facilitare lo scambio di dati (considerando 27 del DGA), \u00e8 una misura sensata dal punto di vista della politica giuridica. Il fatto che il numero dei <a href=\"https:\/\/digital-strategy.ec.europa.eu\/en\/policies\/data-intermediary-services\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/digital-strategy.ec.europa.eu\/en\/policies\/data-intermediary-services\">servizi di intermediazione dei dati<\/a> e <a href=\"https:\/\/digital-strategy.ec.europa.eu\/de\/policies\/data-altruism-organisations\">organizzazioni di altruismo dei dati<\/a> iscritti nel registro dell\u2019UE sia finora ancora contenuto non costituisce un ostacolo. Il basso numero di richieste di registrazione \u00e8 dovuto, tra l\u2019altro, al fatto che la presentazione della domanda o la registrazione non \u00e8 stata ancora possibile a causa dei ritardi nell\u2019adozione delle leggi di attuazione in Germania e in altri Stati membri<a href=\"#6d15d7a2-ae9e-4094-863e-a5cc77252d74\" id=\"6d15d7a2-ae9e-4094-863e-a5cc77252d74-link\">1<\/a> <a href=\"#fd7352c2-0c4f-4b6d-9e19-b7f8cdde7a8d\" id=\"fd7352c2-0c4f-4b6d-9e19-b7f8cdde7a8d-link\">2<\/a>.   <\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><br\/>Il nostro parere si concentra sui seguenti aspetti:<\/h3>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>la sostituzione dell&#8217;obbligo di registrazione per servizi di intermediazione dei dati (art. 11 DGA) con una registrazione volontaria<\/li>\n\n\n\n<li>il concetto di servizio di intermediazione dei dati<\/li>\n\n\n\n<li>l&#8217;abolizione dell&#8217;obbligo di separazione organizzativa (art. 12, lett. a) DGA)<\/li>\n\n\n\n<li>le ulteriori condizioni relative ai servizi di intermediazione dei dati e alle organizzazioni di altruismo dei dati.<\/li>\n<\/ul>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1. Sostituzione dell\u2019obbligo di notifica per i servizi di intermediazione dei dati con una registrazione volontaria<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ai sensi dell&#8217;articolo 11 del DGA, i fornitori di servizi di intermediazione dei dati sono soggetti all&#8217;obbligo di registrazione. Inoltre, dall\u2019art. 12 del DGA derivano ulteriori requisiti. In base alla nostra esperienza, tali disposizioni hanno portato i fornitori di servizi, al fine di evitare l\u2019onere che ne deriva, a strutturare la propria offerta in modo tale da non rientrare nell\u2019ambito di applicazione oggettivo del DGA. Ci\u00f2 avveniva, ad esempio, evitando di instaurare rapporti commerciali tra un numero indefinito di fornitori e utenti di dati (ma limitandoli a un gruppo chiuso) oppure attraverso la concezione di un servizio ai sensi dell\u2019art. 2, cpv. 11, lett. a) del DGA. L&#8217;attuale configurazione dell&#8217;obbligo di registrazione contribuisce quindi in misura minima all&#8217;obiettivo normativo di facilitare lo scambio di dati attraverso l&#8217;istituzione di intermediari di dati affidabili. A tal proposito, accogliamo con favore la proposta della Commissione Europea di sostituire, nell\u2019articolo 32e, paragrafo 1, proposta del DA, l\u2019obbligo di registrazione con la possibilit\u00e0 di una registrazione volontaria.       <\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2. Concetto del servizio di intermediazione dei dati<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Occorre inoltre riesaminare la definizione dei servizi di intermediazione dei dati, che determina l\u2019ambito di applicazione personale di questa opzione di registrazione. Dagli obiettivi normativi non risulta chiaro il motivo per cui la possibilit\u00e0 di registrazione e il relativo privilegio di utilizzare la denominazione corrispondente e un logo (art. 32a proposta del DA) debbano essere riservati esclusivamente ai fornitori di servizi che, ai sensi dell\u2019art. 2 (38a) della proposta del DA stabiliscono \u00abrapporti di natura economica\u00bb (\u00abrelationships of an economic character\u00bb) tra fornitori di dati e utenti dei dati. Inoltre, la definizione solleva la questione del perch\u00e9 un servizio di intermediazione dei dati presupponga, dal punto di vista concettuale, che vengano instaurati rapporti tra fornitori e utenti dei dati al fine di consentire l\u2019utilizzo condiviso dei dati, dando cos\u00ec forma a questo rapporto a tre come una catena contrattuale con accordi tra i fornitori di dati e il servizio di intermediazione dei dati, da un lato, e tra il servizio di intermediazione dei dati e utenti dei dati dall\u2019altro, non verrebbe probabilmente contemplato. Questo requisito, secondo cui il servizio di intermediazione dei dati deve instaurare \u00abrapporti commerciali di natura economica\u00bb tra i fornitori e gli utenti dei dati, appare inoltre applicabile ai servizi \u00abai fini dell\u2019esercizio dei diritti degli interessati in relazione ai dati personali\u00bb. Nell\u2019ambito della definizione dei termini, andrebbe riconsiderato anche il concetto di \u00abcondivisione dei dati\u00bb (\u00abdata sharing\u00bb), che non risulta adeguato nel contesto dell\u2019esercizio dei diritti degli interessati ai sensi della normativa sulla protezione dei dati, n\u00e9 \u2013 nella versione in lingua tedesca \u2013 nei casi in cui l\u2019utilizzo dei dati avviene esclusivamente da parte del destinatario dei dati. Qualora siano ancora richieste dalla definizione del concetto del servizio di intermediazione dei dati, le definizioni di \u201ccondivisione dei dati\u201d (\u201cdata sharing\u201d, art. 2, cpv. 10, DGA) e di \u00abutente dei dati\u00bb (\u00abdata user\u00bb, art. 2, cpv. 9, DGA) dovrebbero essere incluse nella nuova versione del Data Act.     <\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3. Abolizione dell\u2019obbligo di separazione organizzativa (art. 12, lett. a) DGA)<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ai sensi dell\u2019art. 32c della proposta del DA, il requisito per cui il servizio di intermediazione dei dati debba essere fornito da una persona giuridica distinta, come attualmente previsto dall\u2019art. 12, lett. a) del DGA, dovrebbe essere eliminato. Tuttavia, ai sensi dell\u2019art. 32c, lett. a) della proposta del DA, dovrebbe continuare a valere il principio secondo cui l\u2019utilizzo dei dati \u00e8 consentito esclusivamente ai fini della mediazione. L\u2019utilizzo dei dati per fini propri dovrebbe quindi continuare ad essere possibile solo a fronte di una separazione organizzativa tra l\u2019intermediazione dei dati e il loro utilizzo, il che, alla luce dell\u2019obiettivo normativo di favorire la nascita di nuovi ecosistemi basati sui dati, indipendenti dagli operatori con un notevole potere di mercato (considerando 27 del DGA), sembra in linea di principio adeguato.    <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel dibattito pubblico sul \u201cDigital Omnibus\u201d, tuttavia, in alcuni casi si parte dal presupposto che possa essere sufficiente anche una separazione funzionale (\u201cChinese walls\u201d). Questa interpretazione non appare convincente, poich\u00e9 altrimenti la disposizione di cui all\u2019art. 32c, lett. d), punto (iii) della proposta del DA risulterebbe superflua, dato che, in deroga all\u2019obbligo di cui alla lett. a), essa prevede esplicitamente la separazione funzionale solo per i servizi a valore aggiunto. Se l\u2019art. 32c, lett. a, della proposta del DA potesse gi\u00e0 essere soddisfatto mediante una separazione funzionale, la disposizione di cui alla lett. d sarebbe stata superflua. Sarebbe quindi auspicabile un chiarimento da parte del legislatore.       <\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">4. Ulteriori condizioni relative ai servizi di intermediazione dei dati e alle organizzazioni di altruismo dei dati<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In linea di principio, le proposte della Commissione europea volte a rendere pi\u00f9 praticabili i requisiti per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati (attualmente art. 12 del DGA) sono da accogliere con favore. Tuttavia, a nostro avviso, sarebbe necessario valutare con precisione quali requisiti siano necessari per i servizi di intermediazione dei dati ai fini della garanzia della qualit\u00e0 e della loro affidabilit\u00e0, e quali requisiti, alla luce di tale obiettivo, comportino un onere sproporzionatamente elevato nel rapporto tra mezzi e fini. Ci\u00f2 dovrebbe avvenire sia nel contesto dei servizi di intermediazione dei dati sia in quello delle organizzazioni di altruismo dei dati.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In questo contesto riteniamo opportuno che la nuova legge sui dati preveda, per quanto riguarda i servizi di intermediazione dei dati, tra l\u2019altro<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>il divieto di conversione (art. 12 d) DGA) volto a prevenire gli effetti di lock-in,<\/li>\n\n\n\n<li>l&#8217;obbligo di garantire condizioni di accesso eque, trasparenti e non discriminatorie (art. 12 f) DGA),<\/li>\n\n\n\n<li>l&#8217;obbligo di garantire l&#8217;interoperabilit\u00e0 (art. 12, lett. i) del DGA),<\/li>\n\n\n\n<li>l&#8217;obbligo di garantire la sicurezza dei dati (art. 12, lettere 12 k) e l) del DGA), nonch\u00e9 <\/li>\n\n\n\n<li>l&#8217;obbligo di registrazione (art. 12, lett. o) DGA)<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 invece da accogliere con favore l\u2019abolizione dell\u2019obbligo di copertura contro l\u2019insolvenza ai sensi dell\u2019art. 12, lett. h), del DGA, poich\u00e9 tale obbligo \u00e8 difficilmente conciliabile con i principi riconosciuti del diritto fallimentare. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per quanto riguarda le organizzazioni di altruismo dei dati, si dovrebbe valutare la possibilit\u00e0 di mantenere l\u2019obbligo di redigere relazioni sulle attivit\u00e0 (art. 20, cpv. 2, DGA), poich\u00e9 ci\u00f2 consentirebbe di ricostruire le attivit\u00e0 svolte in questo ambito e rafforzare la fiducia nell\u2019intermediario dei dati. <\/p>\n\n<p class=\"has-text-align-right wp-block-paragraph\">11 marzo 2026<\/p>\n\n<p class=\"has-text-align-left wp-block-paragraph\">Prof.ssa Dr. Petra Gehring (Universit\u00e0 Tecnica di Darmstadt)<br\/>Prof.ssa Dr. Anne Lauber-R\u00f6nsberg (Universit\u00e0 Tecnica di Dresda)<br\/>Prof. Dr. Florian M\u00f6slein (Universit\u00e0 di Marburg)<br\/>Prof. Dr. Sebastian Omlor (Universit\u00e0 di Marburg)<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-default\"\/>\n<ol class=\"wp-block-footnotes\"><li id=\"6d15d7a2-ae9e-4094-863e-a5cc77252d74\">DatNet Paper 10: <a href=\"https:\/\/zenodo.org\/records\/18484562\/files\/DaTNeT-Paper10_Sarilar.pdf?download=1\">https:\/\/zenodo.org\/records\/18484562\/files\/DaTNeT-Paper10_Sarilar.pdf?download=1<\/a> <a href=\"#6d15d7a2-ae9e-4094-863e-a5cc77252d74-link\" aria-label=\"Salta al riferimento nella nota a pi\u00e8 di pagina 1\">\u21a9\ufe0e<\/a><\/li><li id=\"fd7352c2-0c4f-4b6d-9e19-b7f8cdde7a8d\"><a href=\"https:\/\/datnet.eu\/2026\/03\/02\/wie-viele-denn-nun-aktueller-blick-auf-die-eu-register-fuer-daten-vermittlungsdienste-und-datenaltruistische-organisationen\/\">https:\/\/datnet.eu\/2026\/03\/02\/wie-viele-denn-nun-aktueller-blick-auf-die-eu-register-fuer-daten-<br \/>vermittlungsdienste-und-datenaltruistische-organisationen\/<\/a> <a href=\"#fd7352c2-0c4f-4b6d-9e19-b7f8cdde7a8d-link\" aria-label=\"Salta al riferimento nella nota a pi\u00e8 di pagina 2\">\u21a9\ufe0e<\/a><\/li><\/ol>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>DaTNet partecipa alla consultazione pubblica nell&#8217;ambito della valutazione di idoneit\u00e0 delle normative digitali della Commissione europea, volta a esaminare gli effetti cumulativi delle norme digitali dell&#8217;UE. 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